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Sentenza n. 711 del 23 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio PDF Stampa E-mail
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Scritto da luogabri   
Martedì 24 Gennaio 2012 03:17

Rigetto istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2294 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiuseppe Di Virgilio, con domicilio eletto presso Piergiuseppe Di Virgilio in Roma, via Emilio Faa' di Bruno, 79;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Roma emesso il 1° dicembre 2009 e notificato in data 15 dicembre 2010 con il quale si rigetta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il Sig. ***** impugna chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il decreto indicato in epigrafe con cui il Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in considerazione della sentenza di condanna del 8.1.2007, divenuta irrevocabile in data 15.12.2007 per il reato di cui all’art. 625 n. 2.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4 co 3 e art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98 sotto il profilo della mancanza di natura ostativa della sentenza in parola 2) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98 sotto il profilo della mancata valutazione dell’effettiva pericolosità sociale del ricorrente; 3) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90; 4) Mancata attestazione della conformità all’originale del provvedimento notificato.

Con ordinanze n. 1777 del 12.5.2011, n. 5420 del 16.6.2011, n. 27.7.2011 sono stati disposti incombenti istruttori volti a chiarire la natura del reato commesso.

Con ordinanza n. 3276 del 1.9.2011 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica del 27.10.2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4 co 3 e art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98 dedotta con il primo mezzo di gravame.

Non risulta infatti, allo stato degli atti, nonostante le recenti produzioni documentali della resistente, se la sentenza di condanna riportata dal ricorrente sia effettivamente stata pronunciata per un reato rientrante nell’ipotesi prevista dall’art. 625 n. 2, prima ipotesi, c.p. (furto con scasso) espressamente contemplata dall’art. 380 c.p.p. – e se nel caso sia o meno stata concessa l’attenuante generica di cui all’art. 62, n. 4, relativa alla speciale tenuità del danno patrimoniale – oppure nella seconda (avvalendosi di mezzi fraudolenti), non rientrante tra quelle riconducibili all’art. 380 c.p.p.

Ne consegue che al precedente penale richiamato non può essere attribuita l’automatica valenza ostativa ritenuta dalla resistente, ma dovrà essere piuttosto riconsiderato al fine di effettuare una valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, alla luce anche della effettiva natura della sentenza di condanna per il reato in contestazione, che non è stata a tutt’oggi chiarita, nonostante le ripetute istruttorie.

Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
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