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Sentenza n. 678 del 20 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio PDF Stampa E-mail
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Scritto da luogabri   
Venerdì 20 Gennaio 2012 20:20

Richiesta asilo politico - trasferimento in Belgio, quale Stato competente a decidere sulla domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto presso Marco Grispo in Roma, via Otranto, 12;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione notificato in data 23.12.2010 dalla Questura di Bari con il quale si decreta il trasferimento del ricorrente in Belgio, quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo politico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino Pakistano, si duole del provvedimento di trasferimento in Belgio quale Stato competente sulla sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Unità Dublino - ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – dopo aver verificato attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) che l’interessato aveva già varcato illegalmente la frontiera del Belgio, ha inviato a quest’ultimo la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003 (Regolamento Dublino II).

Il Belgio ha riconosciuto la propria competenza, pertanto con il provvedimento impugnato è stato disposto il trasferimento dell’interessato , per la disamina della domanda di protezione, in Belgio, ritenuto un paese terzo sicuro e non ravvisandosi motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del citato Regolamento.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3 del Reg. CE n. 343/03, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione perché egli, dopo il primo ingresso in Belgio, avvenuto nel 2008, sarebbe tornato in Pakistan per un periodo superiore a tre mesi. L’allontanamento dal territorio dei Paesi membri per un periodo superiore a tre mesi fa venir meno, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del Reg. CE la competenza dello Stato membro ai fini della “ripresa in carico” disciplinata appunto dallo stesso art. 16.

La censura è fondata nei termini che si diranno.

Gli elementi indiziari che si possono trarre dalla data risalente delle precedenti richieste di protezione (rispettivamente 2.10.2008 e 23.6.2009), dalla circostanza che il ricorrente risulta aver ottenuto in Pakistan patente di guida in data 20.7.2009 ed è stato ricoverato presso l’ospedale di Peshwar dal 3 al 13 agosto 2009, nonché dal fatto che solo nel maggio 2010, alla frontiera italiana, ha presentato una nuova richiesta di asilo fanno ritenere che effettivamente il ricorrente, dopo aver presentato la prima domanda di protezione internazionale in Belgio, si sia allontanato dal territorio dei Paesi membri per un periodo maggiore di tre mesi, con conseguente venir meno della competenza ai fini della “ripresa in carico” del Belgio.

Infondato è invece l’ulteriore motivo di ricorso concernente l’asserita violazione dell’art. 17 del regolamento CE, in quanto esso non si attaglia alla fattispecie in esame bensì a quella della c.d. “presa in carico” del richiedente asilo, ovvero del caso in cui il richiedente abbia presentato una sola domanda di asilo e tuttavia lo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro in base alle norme dello stesso regolamento. In questo caso, la norma prevede il termine perentorio di tre mesi per interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo.

Viceversa, il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all’art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la “ripresa in carico”, ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato.

In tale ipotesi, il combinato disposto degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE 343/2002 prevede che il cittadino extracomunitario debba essere ritrasferito nello Stato in cui ha presentato la prima domanda di asilo ma non prevede il termine trimestrale cui fa riferimento il ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto unicamente in relazione al primo motivo di ricorso, e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
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