Tutto Stranieri
22 Maggio 2012, 08:59:07 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
I nostri siti binazionali: Albania Bolivia Brasile Colombia Cuba Egitto Marocco PerùRepubblica Dominicana Serbia Tunisia Ucraina
  TuttoStranieri   Home Forum   Guida Ricerca Accedi Registrati  
Pagine: [1]
  Stampa  
Autore Discussione: Sentenza della Corte Costituzionale n. 245 dd. 25 luglio 2011  (Letto 1734 volte)
luogabri
Moderatore globale
Utente junior
*****
Messaggi: 87


Mostra profilo WWW
« inserito:: 26 Luglio 2011, 03:02:07 »

Corte Costituzionale: La norma del “pacchetto sicurezza” che condiziona la capacità matrimoniale dello straniero alla regolarità del suo soggiorno in Italia è incostituzionale perché viola un diritto fondamentale della persona.

Giudicando su un rinvio promosso dal Tribunale di Catania, con la sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha posto quale condizione per l'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile nei casi in cui uno o entrambi i nubendi siano cittadini stranieri, l'esibizione da parte di questi della documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il diritto a contrarre matrimonio costituisce un diritto umano fondamentale discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Come tale, tale diritto spetta «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»,  con la conseguente che la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi».

  La Corte Costituzionale ha considerato come legittima la finalità del legislatore di ostacolare i "matrimoni di comodo" quale parte di una politica volta ad accentuare i controlli sui flussi migratori, ma ha ritenuto che la misura approvata dal Parlamento, è sproporzionata  per l'entità del sacrificio imposto  alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi, imponendo una contrazione alla libertà matrimoniale anche nei confronti di coloro che intendano contrarre matrimonio in assoluta "buona fede".

Il giudice delle leggi pertanto conclude che  la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, "rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo", quale la revoca del permesso di soggiorno nei casi in cui al matrimonio non  segua l'effettiva convivenza (l'art. 30, comma 1-bis, del citato d.lgs. n. 286 del 1998), salvo che dal matrimonio non sia nata prole.

Ugualmente, secondo la Corte costituzionale,  la normativa introdotta dal "pacchetto sicurezza" ha determinato una  violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto ha violato i vincoli derivanti dalla nostra adesione e ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

fonte: Internet
Registrato

missroberta
Nuovo arrivato
*
Messaggi: 38


Mostra profilo
« Risposta #1 inserito:: 26 Agosto 2011, 05:50:44 »

questa è stata la notizia piu bella della mia vita Ghigno
Registrato
maxytorino
Moderatore globale
Utente normale
*****
Messaggi: 185


Mostra profilo E-mail
« Risposta #2 inserito:: 29 Febbraio 2012, 14:24:30 »

In qualitá di possessore di due cittadinanze che parla sei lingue ed ha vissuto ed interagito con parecchie nazioni, posso dire che la Corte Costituzionale italiana emette delle sentenze di notevole qualitá ed equilibrio contrastando cosí un potere legislativo ed un potere esecutivo italiano che sono tra i più incapaci, caotici, inefficienti ed incoerenti che io conosca.

L'Italia ha, in media, dei giudici decenti (diamo loro un 7), dei pessimi legislatori (diamo loro pure un 4) ed una separazione trai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario che è giá non poi cosí male (diamogli un 6-).

L'Italia, peró, non sa vendersi: è riuscita a farsi, a livello internazionale, un'immagine di terra delle pizze e dei mandolini. Nessuno prende sul serio gli Italiani e gli Italiani loro stessi non si prendono sufficientemente sul serio.

Altri paesi hanno, per essere sincero, problemi in parte più gravi, ma molto ben nascosti. La Germania ha, per esempio, un passabile legislatore (diamogli un 7) ma dei giudici abominevoli che non sono che dei puri servi della politica a causa di un'assenza totale di indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri (i giudici tedeschi vengono assunti, promossi e licenziati da organi puramente politici). Il sistema giudiziario tedesco non vale una cicca fumata (a darli un 3 è già essere generosi).

Si auspica che la UE crei un terreno fertile in cui l'ultimo della classe impari dal primo, e non un quartiere malfamato in cui gli onesti imparano dai criminali.

Per ora mi limito a dire: "Complimenti alla Corte Costituzionale italiana".
Registrato

Il cittadino non è un servo dello stato.
Il cittadino paga lo stato e ha diritto ai suoi servizi.
Il cittadino è il cliente dell'amministrazione pubblica.
Il cittadino è il padrone, la p.a. è il servitore.
alex51
Nuovo arrivato
*
Messaggi: 1


Mostra profilo E-mail
« Risposta #3 inserito:: 12 Maggio 2012, 19:18:43 »

Corte Costituzionale: La norma del “pacchetto sicurezza” che condiziona la capacità matrimoniale dello straniero alla regolarità del suo soggiorno in Italia è incostituzionale perché viola un diritto fondamentale della persona.

Giudicando su un rinvio promosso dal Tribunale di Catania, con la sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha posto quale condizione per l'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile nei casi in cui uno o entrambi i nubendi siano cittadini stranieri, l'esibizione da parte di questi della documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il diritto a contrarre matrimonio costituisce un diritto umano fondamentale discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Come tale, tale diritto spetta «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»,  con la conseguente che la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi».

  La Corte Costituzionale ha considerato come legittima la finalità del legislatore di ostacolare i "matrimoni di comodo" quale parte di una politica volta ad accentuare i controlli sui flussi migratori, ma ha ritenuto che la misura approvata dal Parlamento, è sproporzionata  per l'entità del sacrificio imposto  alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi, imponendo una contrazione alla libertà matrimoniale anche nei confronti di coloro che intendano contrarre matrimonio in assoluta "buona fede".

Il giudice delle leggi pertanto conclude che  la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, "rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo", quale la revoca del permesso di soggiorno nei casi in cui al matrimonio non  segua l'effettiva convivenza (l'art. 30, comma 1-bis, del citato d.lgs. n. 286 del 1998), salvo che dal matrimonio non sia nata prole.

Ugualmente, secondo la Corte costituzionale,  la normativa introdotta dal "pacchetto sicurezza" ha determinato una  violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto ha violato i vincoli derivanti dalla nostra adesione e ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

fonte: Internet

Salve! Sono un neoutente ed avrei bisogno di un chiarimento: avendo una figlia (volontaria) fidanzata con un ragazzo boliviano, in base alla sentenza di cui sopra, potrebbe sposarlo tranquillamente una volta che il ragazzo fosse entrato in Italia per studio? Ci potrebbero essere problemi? Grazie per un'eventuale risposta!  Alessandro
Registrato
maxytorino
Moderatore globale
Utente normale
*****
Messaggi: 185


Mostra profilo E-mail
« Risposta #4 inserito:: 12 Maggio 2012, 20:27:01 »

Sí, esatto. Gli ufficiali di stato civile devono sposarli senza nemmeno chiedere se lo straniero ha un permesso di soggiorno o no e, nella quasi totalità dei casi, sono informati sulla sentenza e lo fanno.

Inoltre, qualcuno che entra per motivi di studio con tanto di visto, non è illegale, quindi il problema non dovrebbe sussistere del tutto.

E se per caso l'ufficiale di stato civile della vostra cittá fa - illegalmente - problemi (conosciamo i nostri polli e quindi pensiamo già prima all'eventualità di trovare un pollo renitente), si vanno a sposare in un'altra cittá ove l'ufficiale si attenga alla sentenza della Corte Costituzionale, senza sprecare soldi in avvocati e ricorsi.
Registrato

Il cittadino non è un servo dello stato.
Il cittadino paga lo stato e ha diritto ai suoi servizi.
Il cittadino è il cliente dell'amministrazione pubblica.
Il cittadino è il padrone, la p.a. è il servitore.
Pagine: [1]
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2009, Simple Machines XHTML 1.0 valido! CSS valido!