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Autore Discussione: Carta qualificazione del conducente (CQC)  (Letto 669 volte)
liliana07
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« inserito:: 01 Agosto 2010, 20:53:30 »

Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.
Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la scrivente Direzione Generale ha
fornito indicazioni in ordine all’applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti
professionali.
A seguito di ulteriori approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli operatori del
settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo del possesso della CQC,
nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni contenute nella presente circolare abrogano le
disposizioni in contrasto previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.
1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze
responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o
manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida
o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non
commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio
della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del
conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentesi ai conducenti di veicoli
adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente
del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso,
infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti
di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata
in conto proprio o per conto di terzi.


Rilascio della carta qualificazione  del conducente

" La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obligo di freguentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:

a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificati di abilitazione professionale di tipo KD,

http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C - CE

c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia,titolari,alla data del 9 settembre 2008 della patente di quida delle categorie D-DE,ovvero alla data 9 settembte della patente di quida delle categorie C-CE

d) In Stati non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo ma dipendenti da un impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D-DE
alla data 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C-CE."

le richieste di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1 del suddetto D.D.,come modificato sono presentate all'Ufficio della Motorizzazione Civile.
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