|
|
|
|
La “battaglia” per la Carta di Soggiorno Come si può leggere nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007 (v. tra le norme italiane – menù principale), i familiari extraUE di cittadino italiano (ma anche della UE) hanno diritto ad una Carta di Soggiorno. Vi recate, allora, presso l’Ufficio Immigrazione della questura competente, attrezzati di tutto punto e comincia il ...”balletto”. Voi: “Devo chiedere la Carta di Soggiorno ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007 per il mio coniuge.”. L’agente: “La Carta di Soggiorno non esiste più dal 2007.”. Voi: “Quella a cui lei si riferisce è la Carta di Soggiorno ai sensi dell’art. 9 del T.U. 286, sostituita dal Permesso di Soggiorno CE per lungo soggiornanti. Quella a cui mi riferisco io è del Decreto legislativo n. 30 del 2007, per i familiari stranieri di cittadini comunitari ed italiani.”. L’agente: “Il DL. 30 del 2007 si riferisce solo ai familiari di cittadini dell’Unione Europea che si spostano dall’estero e vengono a vivere in Italia. Lei, in quanto cittadino italiano, non ne ha diritto.”. Voi: “Non è vero! L’art. 23 estende questo diritto anche ai familiari extraUE dei cittadini italiani.”. L’agente: “Tutt’al più le rilasceranno un Permesso di Soggiorno per un anno, visti gli art. 11, 12 e 13 del Decreto Legge in questione.”. Voi: “Questa è una interpretazione che qualche Ufficio Immigrazione vorrebbe far passare, ma è assolutamente inapplicabile. Sarebbe come dire che un passaporto lo si può rilasciare solo con scadenza ad un anno, perché chi lo chiede nel frattempo potrebbe anche ... morire.”. L’agente: “Allora la chieda con un KIT postale.”. Voi: “Innanzitutto una richiesta con il KIT postale risulterebbe anomala, perchè si riferisce ai cittadini stranieri in generale, secondo le norme del TU 286. Se si barra l'indicazione Carta di Soggiorno, ci si riferisce a quella per lavoro o a quella per familiare di cittadino straniero. Nel prosieguo di una sua compilazione, cosa dovrei inserire quale codice del permesso in possesso, o correlata all'istanza di cosa, o per comuni di residenza in Italia da 5 anni? Il D.L. 30/2007, all'art. 10, comma 1 prevede esplicitamente invece che questa Carta di Soggiorno vada chiesta presso l’Ufficio Immigrazione della questura competente.”. L’agente: “Va bene, ma non abbiamo i moduli per la richiesta.”. Voi: “Ne ho portato uno emesso dalla questura di Torino.”. L’agente: “No, allora le fornisco questo modello.”. Voi prendete il modello fornito, vi accorgete che è quello di un PdS, cancellate le parole “Permesso di Soggiorno ai sensi del T.U. 286” e le sostituite con “Carta di Soggiorno ai sensi del D.L.vo 30/2007”. L’agente: “Non può cancellare quanto scritto sul modello.”. Voi: “O lei prende il modello come rettificato, dato che lei non ha quello che dovrebbe avere, o prende quello portato da me.”. L’agente: “Mi deve allora fornire, oltre a quanto ha già portato, il suo CUD dell’anno passato o la sua denuncia dei redditi, il contratto d’affitto o di proprietà dell’immobile ove abita con il relativo certificato di idoneità alloggiativa, il certificato penale del coniuge, ecc.”. Voi: “Sono documenti non dovuti in quanto non elencati nell’art. 10, comma 3 della legge in questione.”. L’agente: “Se non mi porta i documenti non posso prendere la domanda.”. Voi: “Non è vero che non può prendere la domanda. Lei la prende così come gliela fornisco, poi se il dirigente vuole, mi invierà un preavviso di rigetto con richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990. In alternativa, se non vuol prendere proprio la domanda e sempre ai sensi della legge 241 del 1990, mi mette subito per iscritto i motivi del suo personale rifiuto.”. L’agente: “Mi serve anche l’attestazione dell’iscrizione anagrafica, ai sensi del punto c) del comma 3 dell’art. 10.”. Voi: “Quello da lei indicato riguarda i cittadini dell’Unione Europea. Per i cittadini italiani è sufficiente un certificato di residenza anagrafica o anche una sua autocertificazione.”.
Articolo in costruzione >>> segue |















