Cerca English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
lunedì 8 febbraio 2010 ..:: TuttoStranieri » Le guide di TuttoStranieri » La conversione della patente di guida ::.. Registrazione  Login
Navigazione Sito

 Links di TuttoStranieri Riduci

  
 Link Siti Istituzionali Riduci

  
 Link di Interesse Riduci

  
 La conversione della patente di guida Riduci

mondo01.JPG

logo01.jpg

Conversione o riconoscimento di patente estera

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purchénon residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.
E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco.

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione di residenza in Italia.
Per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente).

La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera.

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l?Italia ha stabilito rapporti di reciprocità (dati aggiornati al 09/01/06):

CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.


CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)


RICHIESTA CONVERSIONE

DOVE:
Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

COME:
Compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli Uffici)

Allegare:

  • Ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028;
  • Ricevuta del versamento di € 7,80 sul c/c 9001;
  •  Patente estera posseduta (in visione);
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada;
  • Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall'interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procede all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello;



Per i cittadini extracomunitari:

  • permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità

 

Per i cittadini comunitari:

  • carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.54/02, per patente rilasciata da Stato extracomunitario:
    • documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura;
    •  Se la richiesta non è presentata dall'interessato:
      Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
      Fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato



RICHIESTA RICONOSCIMENTO

DOVE:
Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

COME:
Compilare modello TT 746 in distribuzione presso gli Uffici

Allegare:

  • Autocertificazione in carta semplice in cui si dichiara la propria residenza anagrafica in Italia;
  • Ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028;
  • Ricevuta del versamento di € 7,80 sul c/c 9001;
  • Patente estera posseduta (in visione);
  • Se, secondo la normativa italiana, la patente da riconoscere è scaduta è necessario un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada;
  • Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall'interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procede all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello;
  • Per i cittadini extracomunitari in possesso di patenti rilasciate da Stati dell'Unione Europea:
    • permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.;
    • Se la richiesta non è presentata dall'interessato:
      • Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta;
      • Fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato;


ELENCO DELLE STRUTTURE MEDICO-LEGALI PRESSO LE QUALI POSSONO ESSERE RICHIESTI I CERTIFICATI PER USO PATENTE DI GUIDA

A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente
Servizi di base del distretto sanitario
Ministero della Salute
Ferrovie dello Stato
Militare in S.p.E.
Polizia di Stato
Corpo nazionale VV.FF.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Discussioni in forum: La patente


  
 Contatti Riduci
 NomeRuoloEmailTelefonoTelefono 2
AcciugaForum Moderator   
AdministratorAdministrator   
AlessiukaForum Moderator   
AmedeoSite CoFounder   
Ciccio di Nonna PaperaForum Moderator   
Gianfranco Di SienaForum Moderator   
MisticaForum Moderator   
PierreForum Moderator   
PonimilanoForum Moderator   
RedBullForum Moderator   
Silvia_MForum Moderator   

  
 Login Riduci


Registrazione
Hai dimenticato la Password ?


  
 WhoIsOnLine Riduci
Iscritti Iscritti:
L'ultimo utente Recente: christ2010@live.it
Nuovi utenti di oggi Nuovi utenti di oggi: 2
nuovi utenti di ieri Nuovi utenti di ieri: 0
Utenti contati Complessivamente: 990

Persone Online Persone Online:
Visitatori Visitatori: 0
Membri Iscritti: 0
Totale Totale: 0

Online adesso Online Adesso:

  
Copyright (c) 2000-2006   Condizioni d'Uso  Dichiarazione per la Privacy
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation